La prevenzione antincendio è uno degli obblighi ai quali deve rispondere il datore di lavoro per garantire ai propri dipendenti la sicurezza sul lavoro.
La normativa vigente stabilisce a carico del datore di lavoro l’analisi dei rischi. Lo stesso è tenuto all’installazione e alla messa in atto di tutte quelle misure in grado di ridurre il rischio di incendio.
La prevenzione antincendio: normativa
Il riferimento normativo che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione antincendio è il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre dello stesso anno. Tale decreto ha comportato, sostanzialmente, una semplificazione delle procedure autorizzative, sostituite da dichiarazioni e attestazioni di tecnici abilitati.
Nell’allegato 1 del sopracitato decreto vengono elencate le ottanta attività ritenute a maggior rischio di incendio. Sono queste le attività che, per legge, sono soggette a specifici adempimenti.
Classificazione delle attività: le 3 categorie
Per quanto riguarda gli adempimenti procedurali, la normativa distingue tre gruppi di edifici o attività, in base alla loro complessità, al loro affollamento abituale e alla quantità di materiali ospitati al loro interno: Categoria A, Categoria B, Categoria C.
Categoria A
Rientrano nella categoria i piccoli alberghi (fino a 50 posti letto), le scuole con un massimo di 150 persone, edifici civili con altezza antincendio fino a 32 m, negozi e locali commerciali fino a 600 mq, per citarne alcuni.
Categoria B
Fanno parte di questa categoria palestre e teatri fino a 200 persone, alberghi e strutture alberghiere da 50 a 100 posti letto, aziende con personale dai 500 agli 800 individui, locali commerciali e negozi dai 600 ai 1500 mq, edifici civili con altezza antincendio dai 32 ai 54 metri, per citarne alcuni.
Categoria C
Rientrano nella categoria alberghi e villaggi che ospitano oltre 100 persone, scuole oltre le 300 persone, locali commerciali e negozi oltre i 1500 mq, gli edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici (DLgs 42/2004), gli edifici civili con altezza antincendio superiore ai 54 m, per citarne alcuni.
La casistica presentata aiuta a comprendere la ratio del decreto, che stabilisce differenti misure di sicurezza in base a fattori quali le dimensioni dell’attività e il suo affollamento. Per dettagli si può consultare l’allegato al decreto.

Adempimenti normativi per categoria
Gli adempimenti normativi variano in base alla categoria di riferimento.
Gli immobili di categoria A devono presentare una SCIA di inizio attività, ma non sono soggetti ad approvazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco (VVF). Questi, però, possono effettuare dei controlli a campione entro 60 giorni. In seguito al sopralluogo il titolare può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.
Per gli immobili di categoria B è obbligatorio chiedere ai VVF l’approvazione del progetto, successivamente dichiarare l’avvio dell’attività tramite presentazione della SCIA. I VVF possono eseguire sopralluoghi a campione e il titolare può chiedere, anche in questo caso, il rilascio del verbale di visita tecnica.
Gli immobili di categoria C non solo hanno l’obbligo di presentare il progetto ai VVF, ma, dopo la presentazione della SCIA, sono sottoposti a sopralluogo obbligatorio. Al termine del sopralluogo i VVF rilasciano il certificato prevenzione incendi (CPI).
Il certificato di prevenzione antincendio
Il certificato di prevenzione antincendio o, meglio, il certificato prevenzione incendi, si rilascia, dunque, solo per gli immobili di categoria C.
Attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antincendio e l’effettivo sussistere dei requisiti di sicurezza, in particolare per quei locali o contesti individuati come particolarmente esposti al rischio incendio. Il certificato è soggetto a rinnovo ogni 5 anni.
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