Normativa prevenzione incendi | Internals
La normativa prevenzione incendi è una materia complessa ed eterogenea per la quale può essere utile affidarsi a degli esperti. Noi di Internals da oltre vent’anni operiamo nel campo dei sistemi di protezione passiva al fuoco.
Il regolamento vigente sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi ha portato ad una semplificazione della normativa antincendio e ad una riduzione degli adempimenti amministrativi imposti alle imprese, al fine di promuovere la competitività e lo sviluppo del sistema produttivo secondo princìpi di proporzionalità e sburocratizzazione. Alle attività sono infatti ora richiesti adempimenti amministrativi in misura proporzionale alla loro dimensione e al settore d’attività. Si è inoltre proceduto all’estensione dell’utilizzo di autocertificazioni e attestazioni nell’ottica di un approccio più flessibile che lascia spazio alle valutazioni dei professionisti.
Il nuovo regolamento sulle norme antincendio, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, tiene pertanto conto delle esigenze di semplificazione amministrativa, dell’introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.).
Introduzione della SCIA
L’art. 19 della legge 30/ 7/2010 n. 122 prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso, o nulla osta comunque denominato, sia sostituito da una segnalazione corredata da dichiarazioni di tecnici abilitati ed elaborati relativi alla materia in questione. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. Dunque, anche questa nuova introduzione segue quell’iter di semplificazione e sburocratizzazione delle normative antincendio già in parte evidenziato. Tuttavia, l’amministrazione, in caso di accertata carenza di tali requisiti, può emanare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività concedendo, dove possibile, all’interessato la possibilità di conformarsi alla normativa entro un termine fissato non inferiore a 30 giorni.
Differenziazione dei procedimenti: le tre categorie
In relazione alle dimensioni, al settore di attività, alle regole tecniche e alla sicurezza pubblica, con il nuovo regolamento si è provveduto ad effettuare una differenziazione degli adempimenti procedurali alla legge antincendio attraverso la suddivisione delle attività soggette nelle seguenti categorie:
- Categoria A: si tratta di attività contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato all’affollamento e ai quantitativi di materiale presente in loco. Non deve essere richiesto l’esame del progetto e i sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco vengono effettuati a campione. In caso di effettuazione del sopralluogo il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica. Ne fanno parte: scuole fino a 150 persone; aziende ed uffici con un massimo di 500 persone presenti e negozi fino a 600mq.
- Categoria B: deve essere richiesto l’esame del progetto e i sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione. Come per la categoria A, in caso di effettuazione del sopralluogo, il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica. Tendenzialmente si riferisce ad attività presenti in A ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, legato di norma al numero di persone presenti e la metratura dell’edificio
- Categoria C: vi appartengono di norma attività con un alto livello di complessità. L’esame del progetto deve essere richiesto e i sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati obbligatoriamente con conseguente rilascio del c.d. “CPI” (Certificato Prevenzione Incendi)
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